VERAMENTE IL FINE DEL DDL 735 E’ LA BIGENITORIALITA’ O E’ LA SOLA DIFESA DELLA FIGURA PATERNA?

8 Dicembre 2018 | Michela Nacca

di Avv. M. Nacca

Sfatiamo le fake news del ddl Pillon…

Il #ddlPillon Camerini Pingitore Mazzola Vezzetti – coloro che ne rivendicarono la paternita’ – sarebbe stato ispirato da alcune associazioni di padri separati (ma non solo…): uomini che, affermando di essere stati del tutto esclusi dalla vita dei loro figli (o a loro dire frequentati solo 2 o 3 volte al mese “per colpa delle madri”) chiedono un’applicazione normativa rigida del 50% dei tempi di frequentazione, al pari delle madri… Anzi no, a legger bene nel ddl in verità si chiede una frequentazione di fatto inferiore rispetto a quella paritaria al 50% (anche se ex lege, ed al fine esclusivo di negare l’assegnazione della casa familiare e l’azzeramento dell’assegno di mantenimento, è da considerarsi presuntivamente assolutamente paritetica!!!!!): ossia il ddl richiede una frequentazione di 12 giorni e 12 notti al mese dei figli minori presso i padri ed i restanti 19 giorni e 19 notti presso le madri (considerato un mese di 31 giorni).

Ciò il ddl richiede che venga stabilito per tutti e indipendentemente da tutto. Rivendicando ogni ora della giornata del minore: anche quelle notturne e quelle dedicate alla scuola, in cui in realtà – e per fortuna – non sta né con papà e né con mamma!

Così sta già accadendo che una madre, il cui ex marito ha chiesto di ottenere l’affido esclusivo del figlio di 7 anni dopo oltre 5 anni di pacifica separazione in regime di affido condiviso e frequentazione molto ampia – analoga a quella di seguito elencata – per il solo fatto di aver inizialmente contrastato la pretesa dell’uomo ad ottenere il rigido 50% dei pernotti mensili, anche infrasettimanali, in quanto legittimamente preoccupata della salute del bambino ( il padre infatti sembra noncurante del fatto che le abitazioni genitoriali siano a ben 50 km di distanza l’una dall’altra e, dunque, delle difficoltà enormi che ogni mattina questo bimbo dovrebbe conseguentemente sopportare nel continuare a frequentare la propria scuola) dalle “solerti” CTU e CTP di parte avversa si è vista automaticamente accusare di alienazione genitoriale, nonostante il bimbo NON RIFIUTI AFFATTO il padre e la stessa donna non abbia mai ostacolato i rapporti !

Diabolica praesumtio juris et de jure cd. “ammazzamamme-ammazzabambini”: strategia processuale difensiva senza alcun fondamento scientifico che fu inventata dal Richard Gardner, Psichiatra millantatore e solerte ctp americano, preoccupato oltremodo di salvare dalla galera padri pedofili.

Praesumptio che i ddl 735 e 45 (cd. De Poli Binetti) vorrebbero addirittura normare come regola e farne un reato, esente da qualsiasi dimostrazione probatoria!

Utile a chi?

Non certo alla maggioranza dei padri, che per fortuna in Italia sono ancora bravi e tanti….ma utile solo a quei genitori abusanti, maltrattanti e manipolanti: così come ha avvertito il CAM (Centro di Aiuto per Uomini Maltrattanti) durante la sua audizione dinanzi la 2 Commissione Giustizia del Senato, proprio in riferimento ai ddl indicati.

E’ DUNQUE PROPRIO VERO, COME SCRITTO NEL DDL E RIBADITO PIù VOLTE DAI SOSTENITORI, CHE OGGI I PADRI ITALIANI SEPARATI VEDANO COSI POCO I LORO FIGLI E CHE CIO’ AVVENGA PER COLPA DELLE MADRI E DI UNA LEGISLAZIONE SBILANCIATA A LORO FAVORE?

SIA CHIARO….QUESTE SONO BUFALE…FAKE NEWS !

Infatti:

  1. Le madri in realtà non hanno tutto questo “potere” derivato da una qualche normativa sbilanciata a loro favore, come viene accusato nel ddl: se oggi , grazie alla L. 54/2006, tentassero di ostacolare la relazione padre-figlio immotivatamente (e purtroppo spesso anche motivatamente… cioè a motivo di violenze dirette sui minori e di violenze assistite) si vedrebbero immediatamente raggiunte, su richiesta dell’interessato padre, da provvedimenti giudiziari che quantomeno ristabilirebbero il rapporto e la regolare frequentazione paterna, rischiando anche di incorrere in condanne di reati. Non è raro incappare in provvedimenti giudiziari che addirittura reattivamente renderebbero esclusivo l’affido a favore del padre, escludendo eo ipso proprio la madre! Il caso della mamma di Baressa è eclatante e significativo, in quanto la minore contava neppure 3 anni quando fu coattivamente sottratta alla mamma su richiesta paterna….ci scusiamo vivamente con la mamma e la sua bambina, che così giovane ha subito quella che a nostro parere è una inumana violenza istituzionale.
  2. In realtà dall’ introduzione della legge 54/2006, che tutela ampiamente la paternità, i Giudici in udienza presidenziale omologano o stabiliscono un piano di frequentazione dei genitori, che ricalca un formato standard.
  • Lo stesso viene in genere adottato spontaneamente anche dalle coppie genitoriali che si separano consensualmente (l’83% dei casi Istat 2016 ).
  • Si tratta di un modello che prevede la seguente frequentazione ripartita tra singoli genitori, separati, con i loro figli minori :
  • 50% di TUTTE le festività (natalizie/pasquali/ponti ecc.) +
  • 50% di TUTTE le vacanze +
  • 50% di TUTTI i weekend +
  • Compleanno di ciascun genitore con il figlio +
  • Compleanno del figlio con uno dei genitori, ad anni alterni (ma solo se i genitori trovano impossibile frequentarsi anche in quell’unica occasione) +
  • 2 giorni infrasettimanali per il padre ed i restanti 3 giorni infrasettimanali con la madre.

NEL SISTEMA LEGISLATIVO ATTUALE DUNQUE I TEMPI ANNUALI SONO PRESSOCCHE’ PARITARI GIA’ ORA E SENZA BISOGNO DEL DDL PILLON, OGNI MESE UN FIGLIO STA CON IL PADRE 12 GIORNI (2 we + 2 giorni infrasettimanali) E LA MADRE 19 (2 we + 3 giorni infrasettimanali).

Queste le normali, standardizzate disposizioni giudiziali, che sono in realtà condivise ben nel 90% dei casi!

Dunque, DI QUALE SBILANCIAMENTO PARLANO I SOSTENITORI DEL DDL 735 ?

IN REALTA L’ASSUNTO DA CUI MUOVE IL DDL PILLON E’ INESISTENTE, FUORVIANTE… FALSATO!!!

INFATTI i padri che stiano con i figli per un tempo inferiore, rispetto a quello sopra indicato, sono solo quelli che:

  1. hanno VOLUTO siglare accordi CONSENSUALI che prevedessero una frequentazione inferiore dei figli (specie infrasettimanale, limitata ad un solo giorno anziché 2) al fine di non ostacolare loro impegni o per altre oggettive o soggettive difficoltà (es problemi di distanza abitativa o legati a loro orari di lavoro prolungati, ecc).
  2. in altri casi, del tutto residuali, E’ IL GIUDICE a prevedere E IMPORRE una frequentazione limitata o addirittura nulla: MA CIO’ AVVIENE SOLO LADDOVE SIANO STATI ADOTTATI PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL BENESSERE DEL MINORE!

OSSIA E’ IL CASO DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI ECCEZIONALI CHE SONO ASSUNTI IN CASO DI GENITORI CONSIDERATI MALTRATTANTI !

Al netto di eventuali errori giudiziari (sempre impugnabili e comunque rivedibili) ci chiediamo chi siano, in definitiva, QUESTI PADRI CHE CHIEDONO DI VEDERE I LORO FIGLI PIU’ TEMPO, TRAMITE IL DDL PILLON?

NON CERTO L’83% DI QUEI PADRI CHE OGGI CONSENSUALMENTE SI SEPARA E RAGGIUNGE ACCORDI DI FREQUENTAZIONE ANALOGHI O MOLTO VICINI ALLO STANDARD SOPRA INDICATO: LO STESSO CHE GENERALMENTE VIENE IMPOSTO DAL GIUDICE E CHE DAI Più VIENE ACCOLTO SENZA PROBLEMI !

Evidentemente, dunque, i destinatari autentici del ddl Pillon ecc. sono quei padri a cui un affido condiviso standard (applicato per il bene dei minori e per non costringerli a diventare già dai due anni agenti di viaggio!) non sia sufficiente; per quei padri a cui sia stato negato l’ambìto affido esclusivo, ed infine per quei padri a cui viene negata la stessa frequentazione ordinaria per motivi di tutela dei minori.

Padri che oggi generalmente si difendono, per ottenere i loro scopi, grazie alla “tecnica” della cd alienazione genitoriale: che per la sua ascientificità, le modalità con cui viene riconosciuta e le conseguenze che implica, dovrebbe essere bandita al pari di qualsiasi “arma di distruzione di massa”! Una tecnica che avrà valore legale automatico qualora venissero approvati i ddl in questione.

QUAL E’ IL VERO FINE CHE DUNQUE SI VUOL RAGGIUNGERE CON IL DDL 735?

NON CERTO LA PARITA’ DEI TEMPI O l’affermazione del PRINCIPIO DI BIGENITORIALITA’ PER TUTTI I PADRI SEPARATI, come dichiarato nel ddl perché questi in realtà sono stati già ampiamente raggiunti o comunque sono raggiungibili con la L. 54/2006!

L’INTENTO EVIDENTE E’ INVECE QUELLO DI SUPERARE L’ULTIMO OSTACOLO LEGISLATIVO CHE IL NOSTRO ORDINAMENTO ANCORA PONE FRA PADRI ABUSANTI (VIOLENTI E PEDOFILI… PER FORTUNA LA NETTA MINORANZA) E LE LORO PICCOLE VITTIME!

PERCIO’ CARI BRAVI PADRI E MADRI FACCIAMO ATTENZIONE ALLA COMUNICAZIONE FUORVIANTE QUELLA CHE ACCENDE GLI ANIMI SUL NULLA, CHE BLANDISCE I NOSTRI EGOISMI, MANIPOLA LE NOSTRE CONVINZIONI, ALTERA NEGATIVAMENTE IL NOSTRO ORDINAMENTO E, CON ESSO, LA NOSTRA TENUTA SOCIALE!

Evitiamo di farci usare.

Relativamente a questo articolo, il 1° aprile 2019 abbiamo ricevuto il seguente messaggio mail dal dott. Marco Pingitore, che pubblichiamo:

“Spett.le Associazione,

segnalo errori in questo vostro articolo:

1. non sono autore del DDL Pillon (DDL 735)

2. il programma Refare non prevede alcun “reset” mentale di persone minorenni

3. il programma Refare non comporta un “grave illecito” poiché  l’art. 32 della Costituzione è pienamente rispettato. Infatti, il trattamento sanitario previsto dal progetto Refare è conforme con i principi del consenso informato (art. 1 e 3 della L. 219/17 e art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi). Il consenso informato è fornito dal genitore affidatario. Maggiori informazioni nel  libro in allegato e sul sito dedicato: www.refareprogram.com

4. il programma Refare è privato e si svolge nella città di Cosenza, per cui non è erogato da “La Casa di Nilla” di Catanzaro: www.lacasadinilla.it

Vi prego di rettificare l’articolo quanto prima e di darmene comunicazione.

Cordiali saluti.

Marco Pingitore”

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