COORDINAZIONE GENITORIALE

1 Novembre 2018 | Redazione

di Avv. M. Nacca

Sempre fallimentare se privata… Quasi sempre se pubblica!

E’ in atto una sperimentazione presso il tribunale di Roma, al fine di introdurre la figura del coordinatore genitoriale, per aiutare coppie genitoriali separate e ad alta conflittualità a svolgere i loro obblighi e imparare a mediare nelle decisioni che li riguardino, inerenti i figli minori.

Questo quanto riportato durante un Convegno organizzato dal Consiglio dell’Ordine di Roma il 30 ottobre 2018, durante il quale è stato spiegato l’andamento della sperimentazione, in atto già da un anno.

Relatori presenti l’Avv. Pompilia Rossi, che ha avviato i lavori esprimendo riserve su quanto stabilito nel ddl 735 attualmente in sede redigente in Commissione Giustizia del Senato, in merito alla figura del coordinatore genitoriale ed al piano genitoriale.

La Giudice Stefania Ciani ha ricordato come già dai tempi della propria attività presso il Tribunale di Civitavecchia aveva avviato una collaborazione con la Dott.ssa Silvia Mazzoni, Psicologa della Associazione Coordinatori Genitoriali, sperimentando questa nuova figura coordinatrice tra genitori separati e ad alta conflittualità, che ora ha trasportato anche al Tribunale di Roma, dove la Giudice ha chiesto ed ottenuto il trasferimento. Presente anche la Dottoressa Mazzolini, CTU in casi di separazione e affido ad alta conflittualità, già compagna di studi universitari della Dottoressa Silvia Mazzoni, come quest’ultima ha tenuto a precisare con viva soddisfazione e orgoglio.

La Dottoressa Elena Giudice ha portato la propria esperienza di assistente sociale e coordinatrice genitoriale a Milano. Infine il giornalista Dott. Luciano Galassi, moderatore dell’incontro, ha presentato il Presidente del Centro Studi Separazione Dott. Fabio Nestola, che nei pochi minuti rimanenti ha spiegato le motivazioni per le quali il coordinatore genitoriale potrebbe costituire, a suo dire, una risposta all’alta conflittualità processuale delle coppie genitoriali.

Ciò che non è stato precisato tuttavia è che tali coppie altamente conflittuali non sono certo la maggioranza: dagli indici Istat risulta infatti che solo il 16% delle coppie in fase di separazione lo facciano conflittualmente (Istat 2016). L’Istat non specifica quante di queste coppie siano definibili ad alta conflittualità e quante invece a bassa o intermedia conflittualità. Né ciò è stato chiarito durante il Convegno, né sono stati chiariti i termini e neppure i criteri distintivi utilizzati per definire le coppie ad alta, media e bassa conflittualità.

La Dottoressa Mazzoni ha riferito che varie coppie genitoriali dalla “alta conflittualità” processuale, tra cui una addirittura caratterizzata da violenza e stalking, siano state indirizzate da Giudici del Tribunale di Roma in centri di coordinazione genitoriale da lei gestiti/monitorati: uno privato, a pagamento delle parti, l’altro pubblico, gestito da Asl. Ci salta immediatamente agli occhi e con evidenza la grave violazione della Convenzione di Istanbul, almeno nel caso della coppia con violenza e procedimento in corso per stalking.

La Dottoressa Mazzoni ha precisato che le parti inviate nel centro privato hanno aderito allo “invito” del Giudice, accettandone anche l’oneroso impegno. Tuttavia questi si sono rivelati TUTTI tentativi fallimentari, perché dopo poco tempo entrambi o una delle due parti ha chiesto di sospendere la coordinazione, motivando la scelta con una difficoltà a sostenere l’onere economico (60 euro a seduta).

I casi inviati nel centro gestito dalla Asl sono invece ancora in corso (dopo un anno): uno sembrerebbe essere in via di soluzione, gli altri no. Non si sa quanti essi siano di preciso, ma la Dottoressa Mazzoni ha evidenziato che in Canada la sperimentazione iniziale del coordinatore genitoriale venne effettuata con soli 10 casi! La Dottoressa Mazzoni ha altresì precisato che gli invii dei Giudici sono stati alcuni a CTU chiusa, già terminata, altri a CTU aperta: in quest’ultimo caso, gravemente fallimentare, si è determinato un “blocco” della CTU medesima.

E’ stato specificato dai Relatori come, negli Stati dove il coordinatore genitoriale già è figura operante, sia emerso come delle coppie necessitino del coordinatore per anni e anni, fino alla maggiore età dei figli, rimanendo del tutto incapaci a gestire il rapporto con i figli, con l’altro genitore e non riuscendo dunque a mantenere il piano genitoriale in via autonoma.

Secondo la Dottoressa Mazzolini, incaricata come CTU nei tribunali romani, il piano genitoriale dovrebbe fungere, per tali genitori altamente confliggenti ed incapaci di proiettarsi simbolicamente, come un “oggetto autistico”.

Mille i dubbi e le riserve (da avvocato).

L’alta conflittualità delle coppie genitoriali in fase di separazione/divorzio per motivi di affido o gestione dell’affido può essere dovuta non solo a

  1. grave incapacità relazionale/mediativa del singolo genitore o della coppia genitoriale, ma anche a
  2. lucida e precisa VOLONTA’:
    1. di non collaborare/mediare con l’altro genitore,
    2. di non accettare le responsabilità genitoriali,
    3. finalizzata a strumentalizzare il conflitto sulla gestione genitoriale, stressandolo all’inverosimile e per anni, per l’ottenimento di tutt’altri scopi (variazione del tipo di affido già deciso dal Giudice …o anche allo scopo di continuare ad usare violenza psicologica ecc.).       

In tutti i casi la coordinazione genitoriale ci è sembrato uno strumento insufficiente e inadeguato (almeno per i casi ad “Alta conflittualità” per i quali ad oggi pare destinato): chi nutre una volontà contraria al coordinamento genitoriale, così come avviene per la mediazione, non servirà e non basterà MAI che esso venga prolungato per anni e anni, gravando inutilmente sui contribuenti. Un genitore che NON VUOLE trovare un accordo collaborativo con l’altro, non verrà certo persuaso da un coordinatore genitoriale (né da un mediatore) a recedere dalle sue intenzioni: specie se finalizzate a strumentalizzazioni o perpetuare violenza psicologica.

Nel caso in cui il conflitto processuale e genitoriale sia dovuto a strumentalizzazione, infatti, l’intervento tempestivo e decisivo del Giudice è doveroso e necessario, l’unico ammissibile: la coordinazione genitoriale infatti servirebbe solo come strumento nelle mani del genitore manipolatore, permettendogli di proseguire per anni e anni il “gioco” ricattatorio.

Se il problema è invece la incapacità genitoriale, una coordinazione genitoriale, senza contemporaneo e ben accetto adeguato supporto psicologico/psicoterapeutico del singolo, ci sembra inevitabilmente del tutto inutile e fallimentare ab initio. Un non senso.

  1. Il Coordinatore non ha e non può avere l’autorevolezza e l’autorità del Giudice: inutile dunque incaricare un coordinatore che rimarrebbe inascoltato da coppie genitoriali o singoli genitori “altamente conflittuali” (per incomprensione o per precisa volontà contraria, se non addirittura per fini strumentalizzanti).
  2. Se il fine è quello di risparmiare sui costi della Giustizia, è chiaro che il modo non è quello di travasarli sulla Sanità e, oltretutto, senza risultati evidenti (o con risultati CONTRARI), con costi che andrebbero COMUNQUE a pesare sulle tasche dei cittadini.
  3. Applicare la coordinazione, così come la mediazione, anche in casi di violenza endofamiliare è UN CRIMINE.
  4. L’impressione finale è che il delirio di Onnipotenza di psicologi e assistenti sociali a volte fa fare brutti scherzi! Non possiamo CONTROLLARE E PACIFICARE TUTTO… e NON TUTTI agiscono in modo CONTRARIO ALLA LEGGE ED AL BUON SENSO, NONCHE’ A REGOLE DI QUIETO VIVERE, per incapacità. Molti lo fanno per una volontà precisa! LO VOGLIAMO AMMETTERE O NO? Soprattutto psicologi/psichiatri non possono pensare di poter SOSTITUIRSI ALLA GIUSTIZIA…oppure, ancor peggio, di POTER LORO APPLICARE LA GIUSTIZIA!
  5. I Giudici andrebbero meglio preparati e selezionati: non solo da un punto di vista normativo (possibile che non conoscano la Convenzione di Istanbul?) ma anche da un punto di vista psicologico affettivo (non basta conoscere la Convenzione di Istanbul, bisogna capirne anche il senso sotteso, nonché avere la consapevolezza del PROPRIO RUOLO, accettandone la funzione ed i doveri, con la sicurezza di sè che è necessaria a tale impegno, senza avvertire l’esigenza di delegarlo ad altri assolutamente impreparati dal punto di vista legale!).

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