Maison Antigone e Verita’ Altre chiedono ad agosto 2021 e di nuovo ad ottobre un Decreto Legge urgente per dire stop agli allontanamenti coatti ed il ritorno a casa dei minori allontanati a causa del costrutto PA

13 Ottobre 2021 | Redazione

Il 30 agosto 2021 e poi di nuovo il 12 ottobre 2021 abbiamo partecipato a due manifestazioni durante le quali abbiamo letto la richiesta di un Decreto Legge urgente, scritta dalla nostra Presidente Avv. Michela Nacca ed a cui ha aderito Verita’ Altre di Giada Giunti e succesivamente, ad ottobre successivo, anche il Comitato Madri Unite e Progetto Medusa, affinche’ vengano sospesi tutti i provvedimenti di allontanamento dei minori in via di esecuzione e revocati quelli gia’ eseguiti, sulla base del costrutto Parental Alienation o Sindrome della Madre Malevola, in qualsiasi modo ridenominati. Per intenderci tutti quesi casi in cui il rifiuto di contatto di un minore venga giustificato con la presunta manipolazione da parte del genitore preferito.

La nostra Presidente ha letto la richiesta dinanzi Montecitorio, durante una manifestazione accanto a madri private dei loro figli. Una richiesta ripetuta il 12 ottobre successivo insieme alle madri strappate dai loro figli. Una richiesta riproposta poi anche nella manifestazione del giugno 2022. https://www.paeseroma.it/attualita/2022/06/12/pas-minori-allontanati-le-mamme-a-santi-apostoli-il-16-giugno-per-chiedere-un-decreto-legge-urgente/

Nel frattempo il 6 ottobre 2021 anche il Parlamento Europeo si pronunicava contro i provvedimenti di allontanamento dei minori fondati sul costrutto PAS/PA

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0254_IT.html

il 30 luglio 2021 Maison Antigone – dopo l’importante manifestazione a cui per la prima volta avevano aderito anche associazioni importanti comela CGL e Differenza Donna https://www.dire.it/17-06-2021/645469-a-piazza-montecitorio-il-grido-di-mamme-e-figli-sui-bambini-non-si-passa/ – aveva invitato le mamme a segnalare i loro casi giudiziari all’ONU, a cui Maisone Antigone ha inviato un Report di 600 casi.

Di seguito il testo per la richiesta del Decreto Legge Urgente

Premesso che:

–          la Convenzione di New York del 1989 sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata nel ’91, stabilisce, all’articolo 3, che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, (…) l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente». L’articolo 12 garantisce al minore «il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa», prevedendo «la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne»;

–          la convenzione di Istanbul del 2011, all’articolo 5, obbliga gli Stati ad astenersi da qualsiasi atto di violenza verso le donne, prevedendo all’articolo 31 «al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione»;

–          la Convenzione di Strasburgo sui diritti dei fanciulli adottata nel 1996,  ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77 stabilisce, nel combinato disposto degli articoli 3 e 6, il diritto del minore ad essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, imponendo all’autorità giudiziaria di permettergli di esprimere la propria opinione e tenerla in debito conto;

–          il codice civile, all’articolo 315-bis, riconosce il diritto del fanciullo – che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento – ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano;

–          Le linee guida del comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di bambino così riportano:  “un sistema giudiziario a misura di minore protegge il giovani dalle difficoltà, si assicura che abbiano voce in capitolo, tiene di debita considerazione le loro parole  di essere consultato ed ascoltato nei procedimenti che coinvolgono e lo riguardano. In particolare si dovrebbe dare il giusto riconoscimento alle opinioni del minore … dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e alle loro opinioni .. i minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità, e rispetto nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere, ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica .. i minori dovrebbero essere considerati clienti a pieno titolo con i loro diritti, e gli avvocati che li rappresentano dovrebbero farsi portavoce della loro  opinione …diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione … dovrebbero essere utilizzate e considerate come prove ammissibili le tecniche di assunzione quali registrazioni audio o video …dovrebbero essere redatti e utilizzati verbali di audizione….le dichiarazioni e le prove di un minore non dovrebbero mai essere presunte invalide o inattendibili per il solo motivo dell’età” …l’articolo 3 della Convenzione Europea sull’esercizio del diritto dei minori (serie dei trattati europei n. 160) combina il diritto di essere ascoltato.. i minori hanno il diritto di esprimere la loro opinione liberamente, senza pressioni e manipolazioni …per ovvie ragioni si dovrebbero prendere accordi specifici per la raccolta di prove specialmente di minori vittime di reati … permettere di testimoniare via audio, video o mediante collegamento tv… evitare il contatto visivo o di altro di tipo tra la vittima ed il presunto colpevole (linee guida 68) …come si è già precisato l’età non dovrebbe essere un ostacolo al diritto del minore di partecipare pienamente al procedimento giudiziario. Secondo la linea guida 73 non si dovrebbe presumere che le loro testimonianze siano invalide o inaffidabili semplicemente in ragione delle loro età”.
Con legge 27 maggio 1991, n. 176, l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York dai Paesi aderenti all’ONU il 20 novembre 1989  che, all’articolo 3, comma 1, recita: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

PREMESSO

Che la teoria Pas (Parental Alienation Syndrome) oggi ridenominata Parental Alienation o in altri modi (“simbiosi”, conflitto di lealtà fedeltà, ostatività alla relazione paterna, manipolazione materna ecc) teorizzata dallo Psichiatra americano Richard Gardner nel 1985, per lunghi anni insegnata in corsi formativi per Giudici ed Avvocati della famiglia, ad assistenti sociali, mediatori, psicologi giuridici e psichiatri forensi italiani, in realtà non è mai stata accettata dalla Comunità Accademica internazionale, per la sua irrazionalità’ e infondatezza scientifica, che viceversa fin dagli inizi degli anni essa e’ stata  attenzionata più volte e ritenuta “infondata scientificamente”, considerata “pericolosa” perche’  gravemente “fuorviante”  la formazione del convincimento giudiziale, in quanto “rivittimizzante donne e minori già vittime di violenza ed abusi”. In una parola trattandosi di  una “junk science” (Paul Fink) ossia scienza spazzatura.

Atteso
che già nel 2012 e di nuovo nel 2020 il Ministero della Salute italiano, rispondendo ad interpellanze parlamentari, ha  ribadito  la ascientificità della teoria Pas e di conseguenza il pericolo di rivittimizzazione a cui vengono esposti i minori, nei procedimenti in cui essa viene applicata e la sua “cura” attuata (cura consistente nella parentectomia materna e nel reset psichico del bambino che deve essere riallineato al padre rifiutato).

Considerato che i protocolli o prassi attuate dai tribunali italiani nella applicazione della ‘cura” alla Pas/Alienazione Parentale non sono, né potevano, essere validate scientificamente: ne’ dalla comunità accademica ne’ dal Ministero della Salute italiana. Cosi come desumibile da risposta fornita nel giugno scorso alla Presidente di Maison Antigone via PEC.
Atteso che la Cassazione fin dal 2013 ne ribadiva l’infondatezza scientifica e dunque la non applicabilità in sede giudiziaria e ciò riferendosi sia alla Pas sia allo stesso costrutto in altro modo definito ad es. “conflitto di fedeltà “ (v. Cass. Sez. civile Ordinanza n. 7041/2013).
Atteso che tale arresto veniva confermato da ulteriori ordinanze di Cassazione (v. ad es. Cassazione civile, sez. I, sentenza 16/05/2019 n° 13274), fino ad arrivare alla Ordinanza  n. 13217/2021 della Corte di Cassazione prima sezione civile del 22 gennaio 2021 e depositata in cancelleria il 17 maggio 2021,  che revocando l’affido superesclusivo attribuito ad un padre dalle Corti di merito, nonché’ revocando il divieto di contatto con la madre reputata alienante,  considera pregiudizievole e nazista la teoria Pas e altre teorie analoghe  (la Sindrome della Madre Malevola ecc) nonché’ la loro applicazione processuale (e di conseguenza non può che considerare altrettanto nazista e incostituzionale la “cura” della ablazione e del  reset su minore che essa comporta).
Considerate le Condanne già ricevute dal sistema Giustizia italiano da parte della CEDAW nel 2011 e di nuovo nel 2017, nonché’ dal GREVIO nel gennaio 2020 circa la grave distorsione provocata dall’utilizzo della teoria Pas e di teorie analoghe : distorsioni che inducono Giudici ad archiviare denunce pur fondate di violenza domestica e abusi incestuosi sporte dalle madri, e suggerisce di  non considerare credibili i racconti di abuso dei minori ritenendoli perlopiù indotti da manipolazioni materne, e dunque ad esitare in decisioni di assoluzione o archiviazioni errate, nonché’ in determinazioni di affido  di minori a padri pericolosi, presunti violenti o abusanti, persino anche quando condannati, con rivittimizzazione ed esposizione a pericoli oggettivi degli stessi minori.
Vista la Requisitoria del sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione dottoressa Francesca Ceroni depositata il 15 marzo 2021 in udienza, che denuncia la incostituzionalità della teoria Pas, la sua utilizzazione nonché’ applicazione (attraverso la ablazione dei minori dalle madri considerate alienanti, con sradicamento del loro rapporto, istituzionalizzazione dei minori e reset psicologico finalizzato al riallineamento del padre rifiutato).
Attesi gli esiti della indagine condotta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul Femminicidio e altre forme di violenza sulle donne, già in parte pubblicati in un Report del giugno 2021 e confermativi della deviazione in atto della Giustizia italiana a causa della applicazione della teoria Pas e altre teorie analoghe in CTU mirate alla valutazione della capacità di testimoniare dei minori e alla  valutazione della idoneità genitoriale.

Tutto ciò premesso e nonostante le  evidenze scientifiche contrarie alla teoria Pas ed alla sua “cura”(sradicamento materno e reset psichico del minore),  la teoria in questione continua ancora oggi ad essere utilizzata in ambito giudiziario, da circa 20 anni a questa parte, con lo stratagemma di mere mutazioni nominalistiche – subentrate al fine di aggirare le condanne sopra richiamate – ma continuando ad applicarne pedissequamente i principi ed i criteri irrazionali, le prassi di cd. Cura della Pas/Pa: principi, criteri e prassi  distorte e violente, violative di diritti umani fondamentali dei minori, che rappresentano vere e proprie violenze private.
Infatti, sono ancora molti casi di bambini affidati ad un genitore potenzialmente pericoloso sulla base dell’uso della PAS, così come sono molti i casi di bambini inviati alle comunità rieducative e privati delle loro libertà fondamentali e delle loro esigenze più essenziali.

I sottoscritti, propongono al Governo di adottare un decreto legge immediato finalizzato a

  1. revocare con effetto immediato provvedimenti di ablazione di minori emessi – già attuati o attuandi  – sulla base di teorie quali la Pas, Alienazione Parentale e altre analoghe o da quelle derivate, con previsione di ritorno immediato nella abitazione materna.
  2.  Considerare come fattispecie di reato rientrante nella “violenza privata su minori” le  relazioni di CTU, assistenti sociali, Tutori e Curatori nonché  provvedimenti giudiziari finalizzati a sottrazioni dei minori e loro  istituzionalizzazioni  decise sulla base di valutazioni  orientate alla teoria Pas o da altre teorie  analoghe o da quella derivate.
  3. Chiediamo che il Decreto si richiami esplicitamente al rispetto delle Convenzioni europee di Istanbul e Lanzarote, nonché ai principi fondamentali della Costituzione Italiana di cura e protezione dei minori dalla violenza domestica e dagli abusi sessuali.
  4. Attesi tutti i costi sopportati e le spese affrontate dalle vittime di Violenza Istituzionale dovuta alla applicazione della teoria Pas nei tribunali italiani ( o teorie a quella analoghe) chiediamo che il Decreto Legge preveda  indennizzi  per risarcimento danni per quelle madri e  quei minori a cui –  pur vittime di violenza domestica ed abusi documentati o comprovati da testimonianze o certificati di pronto soccorso – siano stati negati i loro diritti di Giustizia e difesa, per madri e minori che non siano stati ascoltati o i cui racconti siano stati pregiudizialmente sviliti grazie alla teoria Pas o teorie analoghe, o  che siano stati sottoposti coattivamente a procedure mediative  o di  coordinamento genitoriale con i loro abusanti, a istituzionalizzazioni forzate,  a CTU e valutazioni fuorvianti che abbiano messo in dubbio,  ostacolato o comportato lo sradicamento del loro rapporto, sulla base della teoria Pas o di altre teorie analoghe o da questa derivate.
  5. Chiediamo la immediata epurazione dagli Albi  dei Consulenti Tecnici di Ufficio di tutti quegli Psicologi e Psichiatri nonché’ Pedagogisti, Mediatori , Assistenti Sociali, Criminologi ecc  che hanno sostenuto la teoria Pas (e altre analoghe o da essa derivate) scrivendo su di essa, insegnandola, diffondendola e applicandola.
  6. Accogliendo la petizione della Associazione Maison Antigone, chiediamo l’acquisizione e l’indagine da parte della Procura Generale di Roma e del CSM di tutti i  1.500 i fascicoli processuali già acquisiti dalla Commissione Parlamentare sul Femminicidio: si tratta di altrettanti casi processuali in cui potrebbero essere state commessi gravissime violazioni di diritti fondamentali e processuali di difesa di minori,  violazioni della loro libertà e della loro  salute attraverso la applicazione di prassi di istituzionalizzazione e reset non supportate scientificamente e infondate, che potrebbero rappresentare reati di violenza privata agite su quei minori e, in quanto tali, procedibili d’ufficio.
  7. Chiediamo infine l’intervento della  Corte dei Conti ai fini della verifica di eventuali danni erariali allo Stato, derivanti dalla applicazione nei processi penali e civili della teoria Pas, o di altre teorie analoghe o da essa derivate.

Non possiamo infatti non considerare  i funesti effetti collaterali che mettono in pericolo i minori, la salute pubblica, non esclusa la  credibilità, affidabilità e la stessa fiducia riposta dai cittadini nello Stato e nei suoi Tribunali,  per la ininterrotta trasgressione dei diritti umani, violati a causa della applicazione in ambito giudiziario della teoria Pas e di altre teorie e prassi processuali e non,  da quella derivate.
Si chiede ciò alla luce della  devastazione della esistenza di madri e figli, sottoposte a vere e proprie torture giudiziarie per molti anni, con notevole dispendio di risorse economiche non solo private ma statali,  grazie alla applicazione della teoria Pas e di altre teorie analoghe o da quella derivate, nonché’ a causa di  provvedimenti e prassi processuali da quelle ispirate.
Minori   espropriati alla loro famiglia, in cui essi sono cresciuti ed in cui vogliono vivere, in cui si sentono protetti ed amati, istituzionalizzati per mesi ed anni in nome di un principio di bigenitorialità fuorviato e fuorviante che in realtà difende solo la relaziona paterna coercitiva e  violenta, e non quella materna.
Non di secondaria importanza  sono i danni materiali ed economici derivati dai costi per difendere i propri diritti vitali e naturali, nonché, gli ingenti danni esistenziali e relazionali derivanti dagli allontanamenti dei figli da mamme adeguate e protettive.
Per non parlare dei danni erariali, derivati dai  costi di rette giornaliere per i minori portati via a madri in realtà idonee, affatto pericolose  e chiusi in case famiglia o centri educativi:  istituzionalizzazioni costosissime  finalizzate alla cura di  “reset”, imposte  dalle teorie ascientifiche Pas /Alienazione parentale e teorie analoghe o da quelle derivate.
Chiediamo che venga considerato anche l’eventuale  danno  erariale già denunciato a settembre 2020  dalla presidente dell’Ass. Maison Antigone: danni erariali   derivati da “studi empirici sulla Alienazione Parentale” annunciati nel maggio 2020 dal Ministro Speranza, che tuttavia si preannunciano  del tutto ascientifici, atteso che la proposta di inserire la “Alienazione Parentale” nell’ICD 11  è stata già ampiamente e ripetutamente bocciata dall’OMS non solo in quanto Sindrome, ma anche  eventualmente intesa come Disturbo, come Disordine o anche come “Problema relazionale caregiver-child”. Tutte proposte formulate e rigettate dall’OMS.

Avv. Michela Nacca Presidente Maison Antigone

Avv. Carlo Priolo ass. Verita’ Altre Giada Giunti”

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