AUDIZIONE DI MAISON ANTIGONE DINANZI LA II COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

15 Gennaio 2019 | Redazione

di Avv. M.Nacca

Riforma ddl Pillon e’ violenta e dunque inemendabile!

Il 15 gennaio 2019 la nostra Associazione è stata audita riguardo la Riforma in materia di separazione ed affidamento dei minori, attualmente in discussione dinanzi la II Commissione Giustizia del Senato, in sede redigente.Nell’occasione abbiamo consegnato una articolatissima relazione di oltre 240 pagine, divisa in vari capitoli.

La Riforma su Diritto di Famiglia e affido minori e’ contenuta in più disegni di legge presentati nel corso della LXVIII Legislatura: il ddl 45 a firma De Poli Binetti et alii, il ddl 118, il ddl 735 a firma Pillon et alii, il ddl 768 a firma Gallone e alii, il ddl 837 a firma Balboni et alii.

Essa sviluppa i punti del Patto di Governo in materia familiare e separativa, prevedendo che, in caso di separazione/divorzio coniugale/genitoriale:

  • sia avviata una mediazione obbligatoria, privata ed a pagamento, prevista come condizione di procedibilità in caso di presenza di figli minori. La mediazione verrebbe applicata senza alcuna eccezione: dunque anche in caso di violenza domestica e nonostante denunce già depositate per abusi e maltrattamenti (violando la Convenzione di Istanbul;
  • dall’udienza Presidenziale in poi (dal valore meramente confermativo circa quanto deciso già in fase mediativa precedente, tradotto nel piano genitoriale) ogni ulteriore conflitto genitoriale inerente le condizioni di affidamento e di mantenimento dei minori, verrà definito tramite mediazione e coordinazione genitoriale, organi privati ed a pagamento, in base a quanto stabilito nell’indefettibile piano genitoriale;
  • verrà applicato a tutte le coppie genitoriali separandae e separate l’affido condiviso e la collocazione paritaria alternata dei figli minori: collocazione suddivisa matematicamente tra un genitore e l’altro, ciò indipendentemente dalla volontà e dall’età dei figli minori. Indipendentemente dalla conflittualità dei rapporti tra genitori;
  • verrà abrogata la previsione dell’assegnazione della casa familiare al coniuge debole/madre, che dunque rimarrà nella disponibilità del solo proprietario. Nel caso di residuale assegnazione al genitore economicamente debole , non proprietario, viene stabilito un canone di locazione fissato in base ai prezzi di mercato, da versarsi al proprietario da parte del genitore debole. Indipendentemente se questi abbia o meno un lavoro, se abbia o meno una età per reinserirsi nel mondo professionale;
  • lo stesso eventuale mantenimento al coniuge debole verrà stabilito solo temporaneamente ed a condizioni fortemente restrittive (ddl 837 art. 5);
  • viene comunque assicurata la frequentazione tra figli e genitori abusanti/pedofili, nonostante condanne passate in giudicato e nonostante la perdita dell’affido condiviso a causa di tali condanne (art. 12 ddl 735);
  • il mantenimento indiretto dei figli minori e dei figli maggiorenni non autonomi, tramite assegno mensile, viene sostituito con un mantenimento diretto, caratterizza to da capitoli di spesa. Non si potrà più dunque procedere al pignoramento dello stipendio, in caso di violazione dell’obbligo di prestazione, non trattandosi di credito liquido ed immediatamente esigibile. Del resto con l’abrogazione del reato prevista, il mancato mantenimento diretto non verrà neppure più condannato n punito;
  • i figli dovranno avviare, al compimento del 18mo anno di età, un procedimento giudiziale dinanzi il Tribunale, al fine di ottenere un mantenimento economico indiretto, tramite assegno, da entrambi i genitori. Diritto di cui si prevede comunque l estinzione al 25mo anno di età, indipendentemente dagli studi e dalle specializzazioni accademiche intraprese, nonché dall’ aver già raggiunto o meno una vera autonomia economica;
  • in caso di reato di violazione agli obblighi coniugali-genitoriali, commessi in costanza di matrimonio, la pena detentiva e pecuniaria viene sostituita con lavoro socialmente utile (ddl 45);
  • è prevista l’introduzione e considerazione presuntiva della Alienazione Genitoriale (ex PAS, anche detta “estraniazione”, “rifiuto”, “manipolazioni psicologiche”) come motivo presunto di esclusione dall’affido condiviso e come reato penale ex art.574 quater cp (v. dopo);
  • viene prevista l’applicazione di un Trattamento Sanitario Obbligatorio, mascherato, per i minori cd alienati o alienanti (bambini che rifiutano un genitore), in centro di deprogrammazione e riprogrammazione mentale affinché essi imparino ad accettare la violenza e la pedofilia come cosa “normale”, riaccogliendo il genitore rifiutato: anche quello ev. abusante o pedofilo;
  • viene depenalizzato il reato di incesto ex art. 570 cp (v. ddl 45);
  • il reato di violazione degli obblighi genitoriali e coniugali ex art.570 cp si amplia della figura che va sotto il seguente inciso chiunque… attua comportamenti che privano gli stessi della presenza dell’altra figura genitoriale;
  • viene depenalizzata la Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570 bis cp (ddl 735). Sicché l abbandono, il mancato pagamento dei capitoli di spesa, finalizzati al mantenimento dei figli minori e maggiori non economicamente autosufficienti, non verranno puniti;
  • il reato di maltrattamenti domestici ex art.572 cp viene riconvertito come violenza fisica e psicologica sistematica e la pena di 2-6 anni, ridotta da un minimo di 1 ad un massimo 5 anni, sostituibile ex officio con lavoro socialmente utile (ddl 45);
  • viene introdotta una nuova figura di reato, in cui far rientrare la cd alienazione parentale (ex PAS) con condanne dai 4 agli 8 anni Art. 574-quater. – (Impedimento doloso alla cura filiale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con dolo o colpa grave, impedisce, interrompe od ostacola l esercizio del diritto dei minori a ricevere cura e attenzione dai propri genitori e dai parenti più prossimi punito con la reclusione da due a quattro anni e con una multa non inferiore a euro 10.000. Se il fatto di cui al primo comma commesso da uno dei genitori a danno dell’altro la pena della reclusione da quattro a otto anni.

Si tratta di una Riforma che, violando innumerevoli diritti Costituzionali e umanitari, fissati nelle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo, nonché in Dichiarazioni europee e Convenzioni internazionali, non esclusi gli stessi Patti Concordatari, mira alla delegittimazione della funzione giudiziale e, anche fosse emendata, tale Riforma non tutelerebbe i minori e n il coniuge più debole, ma solo il coniuge/genitore maltrattante.

E’ una Riforma che NORMALIZZA LA VIOLENZA DOMESTICA ED ISTITUZIONALE, NONCHE’ LA PEDOFILIA… in un Paese primo al mondo nel turismo sessuale pedofilo!

E’ una Riforma figlicida, adultocentrica, femminicida e matricida, ma soprattutto suicida!

Essa infatti, come GIA’ ACCADUTO in tutti gli altri Paesi dove sia già stata sperimentata (tanto da venire presto revocata o profondamente rivista), finirebbe per destabilizzare la stessa società italiana, partendo proprio dalla sua prima cellula: la famiglia! In quanto da questa Riforma proprio le relazioni familiari verrebbero rese litigiose e ne risulterebbero inasprite anche le conflittualità intergenerazionali, con moltiplicazione dei procedimenti giudiziali.

Quasi 4 milioni di padri separati, abilmente stuzzicati nei loro egoismi dagli articoli di questa Riforma, sarebbero spinti a chiedere la variazione delle condizioni di separazione e di riassegnazione della casa familiare, nonché quelle inerenti il mantenimento per figli minori e maggiorenni non autosufficienti, o ultra venticinquenni. Oppure persuasi a violare i loro obblighi di cura e mantenimento dei figli e/o del coniuge debole, in quanto depenalizzati.

Ad essi si aggiungerebbero ulteriori 4 milioni di madri costituite a fini difensivi. Nonché circa 10 milioni di nonni (per parte materna e paterna).

Ne risulterebbero coinvolti altresì figli maggiorenni non autonomi e circa 2,7 milioni di minori.

Per non parlare del coinvolgimento pratico ed emotivo delle famiglie ricostituite: nuovi partner, altri figli, altri nonni.

Non meno di della nostra Società, o anche più, verrebbe travolto processualmente, emotivamente e psicologicamente! Quasi 20 milioni di persone si riverserebbero nei tribunali a chiedere Giustizia: che non otterrebbero mai, stante il totale blocco che nei tribunali risulterebbe, con ulteriore motivo di frustrazione, aggressività , violenza e impotenza per i destinatari di questa Riforma!

Una Riforma che dunque inevitabilmente, a causa delle gravi conseguenze innescate, creerebbe inevitabilmente sfiducia nella genitorialità, ma soprattutto nella scelta matrimoniale!

E’ una riforma che, se approvata, tradendo i principi solidaristici su cui si fonda la società italiana e la famiglia, tutelati all’art. 2 della Costituzione, ma anche agli art. 29-30-31 della medesima. alimenterebbe il conflitto processuale, familiare e sociale, provocando danni irreparabili sulla salute psichica e fisica dei minori coinvolti.

Soprattutto tradirebbe e violerebbe il supremo bene dei minori, che NON PUO’ e NON DEVE essere messo in discussione, come principio assoluto di civiltà.

Si tratta di diritti essenziali e di beni che vanno tutelati anche e soprattutto quando la coppia smette di essere una “coppia matrimoniale” e si trasforma in “coppia genitoriale”, quando appunto le tensioni nella coppia si impennano in modo esponenziale anche nelle separazioni consensuali, divenendo più gravi ed esasperate in quelle già segnate da maltrattamenti.

E’ una Riforma talmente arida di carità, giustizia ed equità, ma pregna di violenza, che nel caso in cui fosse approvata, lo stesso Codice di Diritto Canonico si troverebbe molto pi all’avanguardia e tutelante le vittime di violenza in famiglia, rispetto alla legislazione italiana!

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